REACH…??!!??

REACH…??!!??

Quante volte ci è capitato anche solo di sentire dire che “il dermatologo mi ha detto di usare solo biancheria di colore bianco” e perché secondo voi??? Perché la nostra pelle, come ho scritto in un precedente articolo, assorbe tutto qualsiasi cosa le si metta a contatto e questo “tutto” sono anche i colori e le sostanze poco salutari contenute nei tessuti!!! Oppure di fare attenzione ai giochi con cui i bimbi passano il tempo perché potrebbero contenere sostanze tossiche??!!?? I coloranti e le sostanze chimiche usate possono essere davvero molto dannosi!!! E non solo poco salutari per l’uomo ma anche e soprattutto per l’ambiente!!! L’industria tessile, ad esempio, produce scarti di lavorazione in tutte le fasi che vengono poi convogliati nei fiumi e nei mari, e qui si depositano creando fenomeni di inquinamento a breve e lungo termine!!! Senza considerare i danni agli abitanti delle acque che subiscono passivamente l’evoluzione/involuzione voluta da noi!!! Ma sapete che esiste una regolamentazione moooltooo severa che ci protegge da tutto questo??? Devo essere monotona come al solito e far presente che il Bio ci tutela!!! Perché è più attento ed applica tutte le normative vigenti alla lettera!!! Questa regolamentazione è valida per moltissime sostanze e non di meno per quelle impiegate nell’industria tessile e ha lo scopo di tutelare l’essere umano, l’ambiente e gli amici animali!!! Il REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) è il regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006 e prevede la registrazione di tutte le sostanze che entrano nell’Unione Europea in quantità maggiori di una tonnellata all’anno. Il REACH si prefigge:
  • Migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti dai prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente
  • Promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze
  • Mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica UE.
Il regolamento REACH è costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici e prevede in sintesi:
  • L’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA, con sede ad Helsinki) che ha lo scopo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal REACH e di aggiornare la banca dati che ha lo scopo di raccogliere e aggiornare i dati provenienti dall’industria
  • La registrazione di una sostanza che consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza di dati disponibili, nell’esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali;
  • La valutazione da parte dell’ECHA e degli Stati membri delle informazioni presentate dalle imprese al fine di esaminare la qualità dei fascicoli di registrazione e di verificare se i rischi di ciascuna sostanza per la salute umana e l’ambiente siano adeguatamente controllati;
  • L’autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti”, come le sostanze Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR), le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e gli Interferenti Endocrini (IE);
Ll’adozione di restrizioni di portata generale che riguardano tutte le imprese che producono o immettono sul mercato e utilizzano sostanze che presentano pericoli specifici; attività volte a garantire la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie meno pericolose;
  • L’accesso del pubblico alle informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche; l’attività di informazione e assistenza tecnica alle imprese (helpdesk nazionali);
  • L’attività di controllo e vigilanza da parte degli Stati membri per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento;
  Il 20 gennaio del 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP dall’acronimo di Classification, Labelling and Packaging) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Insieme al regolamento REACH, il regolamento CLP porta a compimento la revisione del sistema legislativo europeo sulle sostanze chimiche. Spero tanto di avervi fornito utili indicazioni che potete approfondire qui: http://www.reach.gov.it/ e qui http://wpage.unina.it/vsodano/reach-sintesi.pdf che rappresentano, tra l’altro, le mie fonti Vi do appuntamento con la certificazione GOTS per la prossima volta Buon proseguimento a tutti Patrizia